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giovedì 25 luglio 2013

COME DISTACCARSI DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO IN PIEMONTE -aggiornato-

Se il regolamento condominiale lo permette ed in sua assenza grazie alla LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 attiva da qualche giorno è possibile distaccarsi dal riscaldamento centralizzato senza chiedere permesso a nessuno (ne' all'assemblea condominiale ne' al parassita amministratore) Nella regione piemonte esisteva pero' un "blocco" a questa legge per ragioni di qualità dell'aria: IN PRATICA chiunque lo puo' fare diventando riscaldamento autonomo PERO' solo se utilizza fonti di riscaldamento che generino calore come stufe, caminetti, radiatori individuali
IN PRATICA : si cerca un idraulico che smonti i termosifoni, tappi le valvole, emetta fattura fiscale con dichiarazione dei lavori eseguiti e che non esistano aggravi di spesa per gli altri utenti ne disequilibri nell'impianto, da mandare al parassita amministratore con raccomandata di ricevuta di ritorno.
DOVERI: solamente di pagare le spese straordinarie dell'impianto centralizzato

 P.S. nessun amministratore lo ammetterà mai ma la parola della regione piemonte vale certo di piu di loro.

leggi al merito:
 -LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220
 -Regione Piemonte – Bollettino Ufficiale n. 31 – Supplemento n. 4 del 7 agosto 2009
-parere_27_feb_2013
-Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 

SOLUZIONE:   direttamente da Regione piemonte
HO SCRITTO A:  risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it 

***********DOMANDA Buongiorno, Sono un condomino di Torino in un edificio di 6 alloggi e volevo sapere se è possibile per me distaccarmi dal riscaldamento centralizzato per utilizzarne uno autonomo con minore impatto ambientale, attualmente la caldaia centralizzata è a gas. Eventualmente che tipo di soluzione potrei applicare per usufruire della LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 ? Grazie 

***********RISPOSTA Buongiorno, In riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna, con la presente Le comunichiamo che al di fuori dei casi tassativamente indicati nello stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, approvato con la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 (v. in particolare i punti 1.4.10, 1.4.12, 1.4.14, 1.4.15), nei condomini con più di quattro unità abitative non è consentita la trasformazione dell’impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, né il distacco dall’impianto medesimo finalizzato alla installazione di un impianto termico a servizio della singola unità abitativa. Si precisa inoltre che la normativa regionale non impone, in realtà, limiti alla facoltà del singolo cittadino di optare per il distacco dall'impianto centralizzato, ma vieta interventi finalizzati alla trasformazione dell'impianto stesso in impianti termici (definiti secondo quanto previsto all'art. 3, lettera h della l.r. 13/2007) con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Risulta quindi possibile, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (art. 3 della l. 11 dicembre 2012, n. 220), il distacco dall'impianto centralizzato nel caso in cui si utilizzino sistemi di riscaldamento non riconducibili alla definizione di "impianto termico" sopra richiamata (ad es. apparecchi quali stufe, caminetti e radiatori individuali). Sul coordinamento della normativa statale (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici – legge n. 220 dell’11/12/2012) e la normativa regionale (DGR n. 46-11968 del 4/8/2009) è stato elaborato un parere dai ns. uffici legali, che è stato recentemente inviato ad Enti e Associazioni , che le alleghiamo in copia. Cordiali saluti. Settore Risanamento Acustico Elettromagnetico e Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali tel. 011-4321420

cito : Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. (Testo coordinato)
da : arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007013.html#3

art. 3 lettera h:
"h) impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari"



 *******DOMANDA Buongiorno, la ringrazio molto per il chiarimento. in sostanza che tipo di impianto di riscaldamento autonomo posso mettere per evitare le forti sanzioni da 5000 a 15000 nel mio edificio di 6 unità abitative? potrei anche optare per nessun riscaldamento trasferendomi io all'estero? grazie 

********DOMANDA 2 buongiorno, scrivo ancora: il mio edificio di torino è degli anni '60 ed ha 6 unità abitative,io vivo all'ultimo piano di 2 unità abitative. iI riscaldamento è centralizzato ed io vorrei separarmici per optare per pompe di calore elettriche, eventualmente con pannelli solari. Posso quindi farlo ? se è possibile come devo attuare? chiudo i tubi dell'impianto termico centralizzato e lo comunico all'amministratore ? devo dimostrare di avere le pompe di calore elettriche? in ogni caso io a gennaio 2014 mi trasferisco all'estero definitivamente e quindi nemmeno userei la mia unità abitativa, potrei avvalermi anche dell'impianto di riscaldamento "nullo" per evitare le grinfie dell'amministratore? grazie molte 

 **************RISPOSTA Buongiorno, come già comunicato nella precedente mail, si ribadisce che la normativa regionale non impone limiti alla facoltà del singolo cittadino di optare per il distacco dall'impianto centralizzato, ma vieta interventi finalizzati alla trasformazione dell'impianto stesso in impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Tenga presente che se Lei dovesse optare per il distacco dall'impianto centralizzato, sarebbe opportuno che ne dasse comunicazione all'amministratore e nel futuro sarà tenuto a concorrente alle spese di straordinaria manutenzione dell'impianto. Cordiali saluti. 

PS beati i primi che lo faranno, agli altri potranno dire che creano squilibri all'impianto centralizzato !!!!!!!!!!

(---PERO' NIENTE MALE 5 VISITE A ORA - SALUTI AI PARASSITI AMMINISTRATORI!!!)

CHIARIMENTO: in merito a svariate richieste esplicative che arrivano sui commenti consiglio (come ho fatto io )di scrivere a  risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it che è la mail che risponde su ogni tipo di caso della regione piemonte. in ogni caso a parte la realizzazione di nuovi impianti ovvero termosifoni + caldaia autonomi ogni altra soluzione è possibile e fuori da sanzioni (come le stufe a pellet)
in ogni caso sui commenti mettete una mail perchè non posso rispondere ai commenti come autore..

ALLA FINE ANCHE LA REGIONE HA DOVUTO CHIARIRE PUBBLICAMENTE:

Come volevasi dimostrare, incollo il loro pdf scaricabile:

 DISTACCO DA IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO


DOMANDE FREQUENTI





1. Che cosa prevede il nuovo regolamento di condominio (legge n. 220 dell’11/12/2012
entrata in vigore il 18/6/2013) circa il distacco dall’impianto centralizzato di
riscaldamento?

In un condominio è possibile distaccarsi dall’impianto termico di riscaldamento
centralizzato,  rispettando due condizioni:



• non creare notevoli squilibri di funzionamento all’impianto termico
• non creare aggravi di spesa per gli altri condomini.
Chi opta per il distacco è tenuto comunque a concorrere alle spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
2. In Regione Piemonte è possibile staccarsi in un condominio dall’impianto termico
centralizzato?

In Regione Piemonte è consentito il distacco dall’impianto termico centralizzato di
riscaldamento, nel rispetto delle due condizioni previste dalla legge nazionale e cioè che non
si creino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto termico, né aggravi di spesa per
gli altri condomini (legge n. 220 dell’11/12/2012).
Negli edifici con più di 4 unità abitative, non è consentito però installare impianti autonomi,
si possono installare solo apparecchiature non rientranti nella definizione di impianto
termico (art. 3, lettera h) l.r. 13/2007) quali: stufe, caminetti, radiatori individuali.

.

3. I negozi possono staccarsi dall’impianto termico centralizzato?

I locali commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili inseriti in edifici E1, con più di 4
unità abitative, possono staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato qualora
prevedano l’installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di
calore prive di sistemi di combustione (punto 1.4.15 d.g.r. n. 46-11968 del 4/8/2009)
rispettando comunque le due condizioni previste dalla legge nazionale e cioè: dal distacco
non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto termico, né aggravi di spesa
per gli altri condomini.
 1
SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL
CALORE


DOMANDE FREQUENTI





1. E’ obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore (ad es.valvole termostatiche più ripartitori)?

L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (ad es. valvole
termostatiche più ripartitori) è obbligatoria e il termine ultimo per l'installazione è fissato
al 1/9/2014 (dgr. n. 85-3795 del 27/4/2012).
Tuttavia in caso di interventi sull’impianto termico, sostituzione del generatore di calore o
allacciamento al teleriscaldamento, l’adozione di detti sistemi deve avvenire
contestualmente.



2. Sono previste deroghe all’installazione?




Si può derogare all’installazione solo nel caso venga dimostrata un’impossibilità tecnica
attestata da una perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. 
3. In caso di mancata dotazione di detti sistemi sono previste delle sanzioni?



Si. Le sanzioni sono contenute sia nella legge regionale n. 13/2007 sia nel d.lgs n. 152/2006.
Si tratta nella maggior parte dei casi di sanzioni amministrative a carico di diversi soggetti
quali ad es. l’installatore e/o il terzo responsabile; fermo restando che dopo l’avvenuto
pagamento delle sanzioni vige comunque l’obbligo di installare detti sistemi.

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